mercoledì 14 maggio 2014

UE, la Corte di Giustizia obbliga Google a intervenire sul diritto alla privacy e a quello sull'informazione

Una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dichiara Google responsabile dell'oblio dei dati sensibili obbligandolo a distinguere tra diritto alla privacy e diritto all'informazione

Motori_di_ricerca
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che Google, così come gli altri motori di ricerca, si configura come vero e proprio responsabile nel trattamento dei dati personali contenuti nelle pagine che contribuisce a rendere fruibili in rete e che pertanto è tenuto a rispondere alle richieste di rimozione di certi link nel caso in cui un soggetto ritenga che il proprio diritto alla privacy debba prevalere sul diritto alla libera circolazione dell'informazione. Il caso nasce da una segnalazione di un cittadino spagnolo, Mario Costeja Gonzàles, il quale, facendo una ricerca su Google inserendo il proprio nome aveva scoperto di essere citato su due pagine del quotidiano “La Vanguardia” per un caso di pignoramento di immobili risalente a 16 anni prima. Ovviamente Gonzàles, non gradendo che il proprio nome fosse associato all'atto del pignoramento, fatto per altro accaduto in un tempo tanto remoto, si era rivolto all'AEPD, l'autorità spagnola che opera a tutela della privacy, affinché quelle due scomode pagine de La Vanguardia fossero rimosse dal motore di ricerca o quanto meno modificate.

Diritto alla privacy e diritto di informazione
La conclusione dell'autorità spagnola fu che Gonzales non poteva imporre al quotidiano la rimozione di quei dati in quanto considerati di pubblica utilità, ma aveva accolto il ricorso nei confronti di Google chiedendo di rendere irraggiungibile il nome del cittadino. La decisione dell'AEPD in sostanza, è intervenuta seguendo il principio che il nome di Gonzales, citato dal quotidiano, rientrava in un ambito di pubblica informazione (a livello ristretto potremmo aggiungere), ma che Google, insieme agli altri motori di ricerca "Effettuano un trattamento di dati per il quale sono responsabili e agiscono quali intermediari della società dell'informazione" . Google dal canto suo, si è sempre ritenuto come semplice intermediario che agisce da gatekeeper dell'informazione in maniera del tutto neutrale sostenendo che fosse compito degli editori valutare l'informazione pubblicata soppesando le ricadute che avrebbero avute sulla privacy dei cittadini.

Da qui il ricorso alla Corte di Giustizia Europea
La Corte di Giustizia Europea quindi ha dovuto innanzitutto stabilire se l'attività di un motore di ricerca “quale fornitore di contenuti, consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come "trattamento di dati personali” allorché faccia venire alla luce informazioni relative ad un cittadino pubblicate da terze parti. La decisione finale è stata che, nonostante l'avvocato generale della Corte avesse ritenuto precedentemente Google come un semplice intermediario che contribuisce senza filtri né responsabilità di tipo editoriale nell'esercizio della libera informazione, con l'appoggio del governo spagnolo, italiano, austriaco e polacco, che un motore di ricerca, pur operando con obiettivi e modalità diversi da quelli di un editore, debba ritenersi a tutti gli effetti responsabile del trattamento dei dati personali.

La direttiva 95/46/CE
Richiamandosi alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati dove si da questa definizione: “ qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione” per i giudici l'operato di Google, pur differenziandosi da quello di un editore, aderisce perfettamente alla definizione: “Occorre constatare - si legge nella sentenza - che, esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca "raccoglie" dati siffatti, che egli "estrae", "registra" e "organizza" successivamente nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, "conserva" nei suoi server e, eventualmente, "comunica" e "mette a disposizione" dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche

Conclusione
Il punto ora è, per ammissione degli stessi giudici della Corte di Giustizia Europea, come trovare un giusto equilibrio tra i due aspetti del diritto, quello alla privacy e quello alla libera informazione: “la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima”. Sarà necessario quindi entrare nel merito della natura dell'informazione appurando se si tratti di dati sensibili la cui diffusione in rete possa arrecare nocumento al cittadino, il ruolo che questo ricopre nella vita pubblica, l'età anagrafica dell'informazione riportata nelle ricerche o il fatto che non abbiano più rilevanza nell'attualità. La regola è stata stabilita, ora si tratta solo di metterla a punto  

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